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COVID-19, L'ORDINANZA N. 27 DEL PRESIDENTE DE LUCA

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15/12/2021

15 DICEMBRE 2021
AVVISO PUBBLICO
L'ORDINANZA N. 27 DEL PRESIDENTE DE LUCA:
VIETATE LE FESTE ALLA VIGILIA DI NATALE E CAPODANNO
IN VIGORE DAL 23 DICEMBRE 2021 AL 1 GENNAIO 2022

15/12/2021 - Pubblicata l'Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

I punti del dispositivo dell'Ordinanza:

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:

1.1 a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022:

- per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

- nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

- è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);

1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022:

- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

2. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".

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L' ORDINANZA N. 27
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